La R.C.A. (responsabilità civile autoveicoli terrestri) è il contratto di assicurazione che garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo.
Il contraente è la persona (fisica o giuridica) che sottoscrive la polizza e assume l'obbligo di pagare il premio. Non è detto che il contraente sia anche l'assicurato.
L’assicurato è la persona il cui interesse è protetto dalla garanzia prevista dal contratto ed è il proprietario del veicolo (registrato al P.R.A.).
Il terzo danneggiato è il soggetto che ha riportato un danno a seguito di un sinistro stradale. Non è considerato terzo e non ha diritto al risarcimento il conducente del veicolo responsabile del sinistro e, per i danni alle cose, anche il proprietario del veicolo.
Il conducente, che può essere persona diversa dal proprietario, è il soggetto preposto alla guida del veicolo su strade o aree pubbliche. Avendo il controllo e l’effettiva disponibilità dei congegni meccanici che determinano il movimento, in caso di danno provocato a terzi durante la guida si presume che egli sia il danneggiante, cioè il soggetto responsabile del danno. Spetta al conducente provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
COME SCEGLIERE LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
La vendita di un contratto di assicurazione r.c. auto può avvenire direttamente presso le imprese di assicurazione (e i loro diretti collaboratori) oppure tramite gli intermediari iscritti nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e nell’Elenco degli intermediari comunitari annesso al Registro.
Il settore assicurativo è sottoposto ai controlli previsti dalla legge e, in particolare, alla vigilanza dell’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni); le imprese di assicurazione per poter operare devono essere dotate di specifica autorizzazione-abilitazione rilasciata dall’Istituto.
Gli elenchi delle imprese di assicurazione italiane ed estere autorizzate o abilitate ad operare in Italia sono disponibili nel sito internet dell’IVASS (nell’area “Imprese e Intermediari” dell’Home page, al link “Albo imprese”). Nella stessa area “Imprese e Intermediari” è disponibile il link all’ “Elenco delle imprese ammesse ad operare in Italia nel ramo r.c. auto e natanti obbligatoria”.
Prima di sottoscrivere un contratto verifica sempre che la denominazione della compagnia corrisponda esattamente ad una di quelle presenti nei suddetti Albi/Elenchi e che l’intermediario sia iscritto nel Registro Unico.
Sempre nella Home page del sito IVASS è disponibile nell’area “Informazioni utili” il link ai casi di contraffazione o società non autorizzate; gli elenchi sono costruiti sulla base delle segnalazioni pervenute all’Istituto.
COSA È BENE SAPERE PRIMA DI SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO R.C. AUTO
Prima di sottoscrivere il contratto hai diritto che ti venga consegnato, presso le sedi o i punti vendita dell’impresa, il Fascicolo informativo che comprende la Nota informativa, le condizioni contrattuali e il modulo di polizza; lo puoi consultare anche nei siti internet delle imprese, ove è obbligatoriamente pubblicato.
Per valutare la convenienza del prodotto che ti viene offerto devi tener conto non solo del premio di tariffa, ma anche dei massimali di garanzia e delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di franchigia, esclusione e rivalsa e alle garanzie accessorie alla r.c. auto e delle tue caratteristiche di guidatore e del veicolo che possiedi.
Le garanzie accessorie sono delle coperture assicurative non obbligatorie, che è possibile aggiungere al momento della sottoscrizione della polizza r.c. auto e coprono l’assicurato dai danni causati o subiti in determinate situazioni: furto, incendio, kasko, cristalli, assistenza, atti vandalici, tutela legale sono le più comuni. È proprio sulle coperture accessorie alla r.c. auto che si possono trovare le maggiori differenze di prezzo fra le diverse compagnie ed è perciò fondamentale confrontare le diverse polizze valutando sia la misura del premio che il contenuto delle garanzie offerte.
La franchigia è una clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico (e quindi a restituire alla compagnia) di una parte del costo del sinistro liquidato dall’impresa al terzo danneggiato. Le esclusioni e le rivalse sono clausole contrattuali che limitano o escludono la copertura del rischio, e quindi il risarcimento, in caso di sinistro. I casi di esclusione delle coperture sono indicati tassativamente dalle compagnie e generalmente si riferiscono agli incidenti provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti ovvero la guida senza patente. In presenza di tali limiti la compagnia è comunque obbligata a liquidare il sinistro al danneggiato ma ha diritto di rivalersi sul contraente, cioè di chiedergli la restituzione totale o parziale di quanto pagato. Occorre prestare particolare attenzione alle polizze che prevedono la “guida esclusiva”; in questi casi, infatti, la copertura è limitata al solo caso dei conducenti identificati nel contratto: se l’incidente è provocato da un conducente diverso, la compagnia ha diritto di rivalsa nei confronti del contraente per l’importo pagato al danneggiato. Ricorda inoltre che la copertura r.c. auto non comprende il risarcimento dei danni subiti dall’assicurato responsabile del sinistro (per questa garanzia esistono delle coperture accessorie, ad es. infortunio del conducente).